Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 14/05/1981 n. 219

• Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dal- l'art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

• Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonchè dall'intendente di finanza.

• Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 21. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

Art. 23 - Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze.

• Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50% delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.

• Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

• La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

• Le aziende e gli istituti di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22 compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20% della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

• Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902.

• Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Art. 24 - Provvidenze per la cooperazione.

• Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

• Il contributo è concesso nella misura del 75% della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subìto danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente art. 21, secondo le modalità ivi previste. Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente art.

3. Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. La determinazione del tasso di interesse e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25 - Impiego di lavoratori in cassa integrazione.

• I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.

• I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.

• Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il tratta- mento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al 20%.

• Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilità, di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale di origine o in quella alla stessa subentrata.

Art. 26 - Prestazione di garanzie.

• Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere, a valere sul fondo di cui all'art. 3, contributi entro il limite complessivo di 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Titolo IV NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 27 - Direttive generali.

• La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

• La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali. Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.

Art. 28 - Ricostruzione dei comuni disastrati.

• Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962 n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.

• Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

• I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonchè i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

• Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

• I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

• I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

• Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani con le deduzioni del comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, ov- vero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

• Nel termine perentorio di cui al comma precedente la regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale.

• Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano, può accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente.

• Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

• L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere edifici ed impianti in essi previsti.

• Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

• Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima della adozione, le competenti sovraintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

• Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente

 

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